Statuto
STATUTO SOCIALE
Denominazione – Sede – Scopo
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “CulturaPolitica”
L’Associazione è retta dal presente Statuto e si conforma ai principi stabiliti dalla Legge n. 383/2000 oltre che dalle altre vigenti norme, anche regionali (L.R. n. 1/2008), in materia di enti associativi non commerciali.
Art. 2. – Essa ha sede nel Comune di Cirimido.
L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché di disporre l’adesione dell’Associazione ad altre associazioni od enti quando ciò sia ritenuto funzionale al conseguimento degli scopi previsti dallo Statuto.
Art. 3. – L’Associazione non ha scopo di lucro ed agisce in forma autonoma rispetto a forze politiche, istituzioni, enti e soggetti di natura economica e sindacale; essa persegue i seguenti scopi, in ordine allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi:
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promuovere e favorire l’elaborazione, la conoscenza e la diffusione della cultura politica democratica e liberale, secondo un’ispirazione che intende coniugare i contenuti e i limiti della libertà individuale con il richiamo alla libertà eguale di tutti e di ciascuno;
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contribuire al processo di innovazione politica, culturale e programmatica a livello locale e nazionale richiamandosi ai principi e alle esperienze del riformismo di ispirazione liberale;
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proporsi come luogo di incontro, di confronto e di discussione politica e/o culturale, in vista dell’obiettivo di promuovere la maturazione e la crescita, sociale, civile e umana;
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promuovere collaborazioni e intese con altre organizzazioni, associazioni, fondazioni o comitati che, in ambito locale, nazionale o internazionale, operano in sintonia con gli scopi e le finalità dell’associazione.
Nel raggiungimento di tali scopi l’Associazione si propone di promuovere iniziative di approfondimento e di formazione in ambito culturale e politico, anche rivolte all’esterno, attraverso attività di comunicazione ed informazione ed iniziative editoriali, di studio e di ricerca, nonché attraverso manifestazioni e dibattiti.
Per favorire il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi che operino secondo finalità e con metodi simili, collaborare con enti pubblici e privati al fine di conseguire gli obiettivi statutari, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli scopi prefissi.
E’ data la possibilità all’Associazione, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni autonome, anche ricorrendo a propri associati.
L’Associazione ha durata illimitata, salvo quanto precisato all’art. 24.
Patrimonio, bilancio ed esercizi sociali
Art. 4. – Il patrimonio è costituito:
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dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
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dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
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da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
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dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Art. 5. – Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 6. – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all’Assemblea dei soci.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi, dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio Direttivo.
L’Associazione, in ossequio alle norme che regolamentano l’attività delle associazioni di promozione sociale, si impegna a tenere per almeno tre anni la conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della L.383/2000.
Soci
Art. 7. – Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che, condividendo le finalità dell’Associazione, vi aderiscano e/o si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
L’associazione è composta da:
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soci fondatori
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soci effettivi;
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soci sostenitori.
Sono soci fondatori le persone fisiche, le persone giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che hanno dato vita all’associazione. I soci fondatori, come i soci effettivi, sono soggetti al pagamento di una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci fondatori insieme con i soci effettivi costituiscono l’Assemblea dei soci e hanno il diritto/dovere di partecipare attivamente alla vita associativa. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali nelle modalità previste dal presente Statuto.
Sono soci effettivi le persone fisiche, le persone giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. L’ammissione alla qualifica di socio effettivo si perfeziona nel momento della riscossione del pagamento della quota associativa annuale. I soci effettivi insieme ai soci fondatori costituiscono l’Assemblea dei soci ed hanno il diritto/dovere di partecipare attivamente alla vita associativa. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali nelle modalità previste dal presente Statuto.
Sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori hanno il diritto di partecipare alle iniziative dell’associazione. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
Art. 8. – Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere al Consiglio Direttivo espressa domanda recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.
Art. 9. – Tutti i soci fondatori ed effettivi maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto in Assemblea. Tutti i soci, fondatori, effettivi e sostenitori, hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall’Associazione.
Nel caso di attività svolta mediante convenzioni con enti pubblici, l’Associazione assicura i propri associati che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione ed i relativi oneri sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 10. – I soci hanno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa e di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, offrendo il proprio impegno personale, prevalentemente in modo spontaneo e gratuito.
Art. 11. – La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Chiunque aderisca all’Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
In caso di mancato versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo, il socio si considera automaticamente decaduto dalla propria qualità di associato.
In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell’Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali Regolamenti Interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata.
Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, può presentare domanda di ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
Organi sociali
Art. 12. – Sono organi dell’Associazione:
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l’Assemblea dei soci;
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il Consiglio Direttivo;
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il Presidente del Consiglio Direttivo;
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il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato;
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Il Collegio dei Probiviri.
Assemblea dei soci
Art. 13. – L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta dai soci fondatori e da quelli effettivi ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vice presidente. I soci fondatori ed effettivi sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale o anche in luogo diverso da quello tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (entro il 30 Aprile) per l’approvazione del bilancio. E’ altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci fondatori ed effettivi. La convocazione deve essere effettuata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, in forma scritta con ogni mezzo abituale di comunicazione, quali lettera, fax, telegramma, e-mail e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie all’ordine del giorno, sia in prima che in seconda comunicazione.
Art. 14. – L’Assemblea ordinaria delibera in merito a:
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gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
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l’approvazione del bilancio consuntivo e, se predisposto, del bilancio preventivo;
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la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, del collegio dei Probiviri e dell’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
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l’approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
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l’ esclusione o la decadenza dei soci ai sensi dell’art.11;
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quant’altro a lei demandato per legge o dallo Statuto.
Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci fondatori ed effettivi intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria delibera in merito a:
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le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
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lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori.
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
Per le delibere relative allo scioglimento dell’associazione si veda quanto previsto all’art. 23 del presente Statuto.
Art. 15. – Tutti i soci fondatori ed effettivi, maggiori di età e per i minori i rispettivi genitori o chi ne fa le veci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio fondatore e ogni socio effettivo ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.
Art. 16. – Se non diversamente previsto, l’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Consiglio Direttivo
Art. 17. – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 5 membri e da non più di 9, eletti tra i soci dell’Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale.
Art. 18. – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale bilancio preventivo, e all’ammontare della quota sociale.
Art. 19. – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 20. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario alla realizzazione del programma di attività che non sia di competenza dell’Assemblea. Nello specifico:
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elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere
(le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere accorpate); -
predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
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procede ad esaminare i bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Tesoriere e alla loro
presentazione all’Assemblea; -
fissa il contributo associativo annuale;
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dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
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compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea;
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procede alla nomina di eventuali Comitati o Commissioni incaricati di realizzare specifiche iniziative, secondo le linee guida fissate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea per quanto di loro competenza e sulla base di un preciso mandato che ne definisce gli ambiti di responsabilità autonoma e le forme di rendicontazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
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conferisce procure generali e speciali;
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procede alla nomina eventuale di dipendenti e collaboratori, determinandone mansioni,
qualifiche e retribuzioni.
Il Presidente e il Vicepresidente
Art. 21. – Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’Associazione e dura in carica tre anni. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative delibere.
Al Presidente, in accordo con il Tesoriere, è data facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi e incassi e comunque eseguire qualsiasi operazione finanziaria per conto dell’Associazione.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci mediante procura generale o speciale.
Previa approvazione del Consiglio Direttivo, il Presidente potrà procedere alla nomina di Commissioni, Gruppi di lavoro ovvero di strutture di supporto alla propria attività.
Art. 22. – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Il Segretario e il Tesoriere
Art. 23. – Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive necessarie e opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Soci, del Libro Verbali dell’Assemblea e del Libro Verbali del Consiglio Direttivo. Il Segretario può anche svolgere la funzione di Tesoriere.
Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione. Cura l’esercizio finanziario, la tenuta dei libri contabili, nonché la redazione del bilancio consuntivo ed eventualmente preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo conferisce al Tesoriere delega ed autorizzazione di firma disgiunta per ogni operazione finanziaria ed economica negli uffici pubblici, postali e nelle agenzie bancarie.
Collegio dei Revisori dei conti
Art. 22. – Contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi. I Revisori sono eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo; tale incarico risulta quindi incompatibile con la carica di consigliere. I Revisori possono essere scelti anche tra i non associati. ( ) Ai Revisori è affidato il compito di verificare la regolarità formale e sostanziale della contabilità, dei bilanci, delle scritture contabili e di sorvegliare la gestione amministrativa dell’Associazione, per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
Collegio dei Probiviri
Art. 23. – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea.
Decide insindacabilmente sugli eventuali ricorsi presentati, sulle violazioni delle regole stabilite dal presente Statuto, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Svolge altresì la funzione di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione.
Scioglimento
Art. 24. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con voto favorevole di 3/4 degli associati. L’Assemblea nomina altresì uno o più liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo, stabilendone le competenze al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.
E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme applicabili
Art. 25. – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia.



